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In arrivo nuovi BONUS con le modifiche al testo del DL SOSTEGNI BIS

Luglio 16, 2021
in Archivio, Credito d'imposta, DECRETO SOSTEGNI BIS, Finanza Agevolata, Industria 4.0, Newsletter, PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, Transizione 4.0
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RAMSES GROUP NEWS n. 202 – 16 luglio 2021 

1–Credito di imposta per ALTA FORMAZIONE INDUSTRIA 4.0 PNRR in arrivo con il Sostegni Bis

Si tratta di un credito di imposta previsto per spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, pari al 25 per cento.
Dovrebbero rientrare le spese sostenute, fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali:

  • big data e analisi dei dati, 
  • cloud e fog computing, 
  • sicurezza cibernetica,
  • sistemi cyber-fisici,
  • prototipazione rapida,
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata,
  • robotica avanzata e collaborativa, i
  • interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva,
  • internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Il  nuovo credito d’imposta, se approvato, non concorrerà alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’IRAP e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione. .

Criteri e modalità di richiesta saranno definiti da un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

Fino a trentamila euro di credito di imposta per le attività di formazione di alto livello, svolte dai dipendenti, sui temi di Industria 4.0. Il nuovo aiuto è contenuto nell’articolo 48-bis del decreto legge Sostegni-bis, introdotto nel testo durante l’iter di conversione alla Camera.

L’agevolazione è rivolta «a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore in cui operano». Tuttavia le modalità operative di questo credito dovranno essere definite da un decreto dei ministeri dello Sviluppo economico e dell’Economia, che dovrà essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Sostegni-bis, quindi prima della fine di ottobre.

L’agevolazione è pari al 25% delle spese sostenute dalle aziende, nel periodo di imposta successivo a quello in corso dal 31 dicembre 2020, fino a un massimo di 30mila euro per impresa, ed entro il budget complessivo disponibili pari a 5 milioni di euro. È agevolabile l’importo relativo al costo aziendale del dipendente durante la partecipazione a corsi di specializzazione e di perfezionamento, della durata di almeno sei mesi, svolti in Italia o all’estero. Il credito di imposta, utilizzabile solo in compensazione, non incide sul reddito, sulla base imponibile dell’Irap e nel rapporto tra ricavi e altri proventi che determinano il reddito di impresa.

Con l’articolo 47-bis, invece, si è intervenuti sull’esonero contributivo parziale destinato a lavoratori autonomi e professionisti introdotto dall’articolo 1, commi 20-22 bis della legge 178/2020. Viene stabilito che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dei beneficiari verrà effettuata dal prossimo 1° novembre e che, ai fini della regolarità, saranno utili i versamenti effettuati entro il 31 ottobre.

L’articolo 47-bis è stato oggetto di bocciatura da parte della Ragioneria generale dello Stato nella prima versione, già approvata dalla Commissione bilancio della Camera, in cui si prevedeva che la verifica contributiva sarebbe stata effettuata dal 1° marzo 2022. Lo stop è arrivato perché la bozza del decreto attuativo dell’esonero contributivo (non ancora operativo perché il Dm non è stato pubblicato) prevede, tra i requisiti di accesso, la regolarità contributiva dei richiedenti. Posticipare la verifica di tale condizione, secondo la Ragioneria, avrebbe modificato le regole contenute nel Dm e avrebbe potuto determinare maggiori oneri e minori entrate contributive. Mentre il credito d’imposta sulla formazione 4.0 è basato sulla diversificazione delle aliquote.

Qui l’aliquota è fissa al 25% e non è legata alle dimensioni aziendali. Nell’altro incentivo l’aliquota arriva fino al 50% per le piccole imprese, scende al 40% per le medie e al 30% per le grandi, con massimali di spesa significativamente superiori (250.000 euro per le grandi e le medie e 300.000 euro per le piccole).Altra differenza è che in questo caso  è coperto solo il costo aziendale del dipendente, mentre l’altro (formazione 4.0) copre anche i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione e i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

Ma ci sono anche diversi vantaggi: fermo restando che occorrerà attendere un decreto attuativo, la nuova misura apparentemente non prevede particolari oneri, mentre l’altro incentivo prevede che il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti rilasci una comunicazione da allegare al bilancio, che sia fatta una relazione sulle attività di formazione svolte; che si tengano dei registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno.

 Da qui la riformulazione con la data della verifica non più prevista al momento della domanda, come deducibile dal Dm, ma al 1° novembre. Quindi un lavoratore autonomo iscritto all’Inps, o un professionista iscritto alla relativa Cassa di previdenza, potrebbero richiedere l’esonero (entro il 31 luglio sempre secondo la bozza del Dm) in condizione di irregolarità e poi mettersi in pari entro ottobre. Se la verifica darà esito negativo, l’agevolazione sarà annullata.

2–Ricerca scientifica, in arrivo due nuovi BONUS con il Sostegni bis

In arrivo due nuovi bonus per la ricerca biomedica. Le due agevolazioni – un tax credit e una riduzione dell’Iva – sono state introdotte con le modifiche al testo del Dl Sostegni bis approvate alla Camera il 14 luglio (il decreto ora passerà al Senato, dove però è blindato e non cambierà).

Il credito d’imposta (da attuare)

Il primo (contenuto nel nuovo articolo 31-bis licenziato dalla Camera) è un credito d’imposta concesso in via sperimentale per il 2021, pari al 17% delle spese «sostenute da enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l’acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica».

L’attuazione è demandata a un decreto del ministero della Salute (di concerto con Miur e Mef), che – entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto – dovrà stabilire le spese ammissibili, le procedure di concessione e di utilizzo del tax credit, le modalità di verifica, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio. Il termine per il decreto ministeriale, che comunque è ordinatorio, inizierà comunque a costruire al più tardi dal 24 luglio (data entro cui il decreto legge va convertito).

Ma l’operatività del credito (per il quale vengono stanziati 11 milioni di euro per l’anno 2021) resta comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione Ue, in base alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

L’aliquota Iva ridotta

Il secondo bonus (articolo 31-ter) riguarda invece la riduzione dell’aliquota Iva «su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell’ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da fondi europei». Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 viene infatti abbassata al 5% l’aliquota Iva sui reagenti e le apparecchiature diagnostiche in questione, destinati a progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dalla Ue. Per gli acquisti fatti da università, enti pubblici di ricerca, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza finalità di lucro. La misura vale 24,3 milioni per il 2021.

3–Credito d’imposta per la promozione delle competenze manageriali: come funziona e a chi spetta

Arriva un credito d’imposta per la promozione delle competenze manageriali. E’ quanto previsto da una modifica al disegno di legge per la conversione del decreto Sostegni bis, approvato in prima lettura alla Camera. Nello specifico, per sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico del paese, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, è concesso un credito d’imposta fino al 100% per le piccole e micro imprese, al 90% per le medie imprese e fino all’80% per le grandi imprese dell’importo delle donazioni effettuate, fino ad massimo di 100.000 euro.

La nuova agevolazione, introdotta durante nel disegno di legge per la conversione del decreto Sostegni bis, prevede che alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, fino:

– al 100% per le piccole e micro imprese,- al 90% per le medie imprese,

– all’80% per le grandi imprese, dell’importo delle donazioni effettuate, fino all’importo massimo di 100.000 euro.

Iniziative formative finanziate

Le iniziative vengono finanziate:

– se sono svolte da università pubbliche o private, garantiscono almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system (ECTS) o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore;

– se sono svolte da scuole di formazione manageriale pubbliche o private, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale), EQUIS (EFMD Quality Improvement System) o AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business);Le attività devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.

Bonus per la promozione delle competenze manageriali

Come già evidenziato in premessa è previsto un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022 sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.

Le disposizioni in esame mirano a sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l’inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

Ricordiamo che:

1. Il credito d’imposta è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:

– 100% per le piccole e micro imprese;

– 90% per le medie imprese;

– 80% per le grandi imprese.

2. Il limite di spesa annua è pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

La misura consente materialmente ai soggetti privati di poter finanziare con proprie donazioni dei progetti formativi per lo sviluppo e l’acquisizione di competenze manageriali. Ovviamente, la concretizzazione della misura potrà portare alla progettazione di corsi specialistici per l’acquisizione di nuove competenze o alla realizzazione di borse di studio che sosterranno finanziariamente i giovani. I progetti dovranno essere realizzati attraverso partnership operativa con i soggetti già in precedenza menzionati, ovvero:

– università pubbliche e private;

– istituti di formazione avanzata;

– scuole di formazione manageriale pubbliche e private.

Normativa fiscale sulle borse di studio

In merito alla normativa fiscale sulle borse di studio, è opportuno ricordare che in linea generale, le borse di studio percepite da soggetti fiscalmente residenti in Italia sono imponibili in base all’art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR che assimila ai redditi di lavoro dipendente “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.

Disposizioni attuative

Le disposizioni di attuazione dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

4–Credito d’imposta aree sisma

Dopo la mancata proroga da parte della legge di Bilancio 2021, con una nuova disposizione inserita nel testo durante l’iter di conversione alla Camera viene ripristinato fino al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 di cui all’art. 18-quater del D.L. n. 8/2017.

Le novità del decreto Sostegni-bis che interessano le aree colpite dal Sisma sono correlate ai nuovi c. da 1-bis a 1-octies dell’art. 9, in virtù dei quali:

– si proroga al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta (art. 1 c. 98 e s. L. 208/2015) riconosciuto nei comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016. Il credito, come noto, è previsto nella misura del 25% per le grandi imprese, del 355 per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese.

– si stabilisce l’esenzione dall’imposta municipale e dal tributo per i servizi indivisibili fino all’anno di imposta 2023 (rispetto al previgente 2020) per i fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia. Inoltre, per l’anno 2021 i soggetti beneficiari dell’esenzione IMU hanno diritto al rimborso della prima rata relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.

  5–Credito d’imposta settore tessile

Riproposto il credito d’imposta a favore del settore del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. 

Il Decreto proroga il credito d’imposta per il settore tessile, moda e accessori (di cui all’arti.48-bis del D.l. 34/2020), prevedendo che tale credito sia concesso anche per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2021.

Si ricorda che si tratta di un credito d’imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel periodo d’imposta di maturazione.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 95 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022, (anziché 45 milioni di euro), che costituiscono limiti di spesa.

I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, che sarà definita con provvedimento del direttore dell’Agenzia stessa, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, saranno anche stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta.

6–Credito d’imposta di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci

Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione.

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