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FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO SU EDIFICI E ALTRE STRUTTURE – SEMPLIFICAZIONI NEL D.L. 17/2022

Marzo 10, 2023
in Archivio, Credito d'imposta
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Credito di imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

All’articolo 14 si istituisce un credito di imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici.

I costi ammissibili all’agevolazione corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle strutture produttive.

Il contributo è:

– attributo fino al 30 novembre 2023 nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014;

– è utilizzabile esclusivamente in compensazione (senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 1, c. 53, legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000);

– non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP;

– non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;

– è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

I criteri e le modalità di attuazione saranno stabiliti con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, da emanare di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze.


Contributo sotto forma di credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud

L’articolo 14, introduce, ai commi 1-3, misure di incentivazione degli investimenti diretti all’incremento dell’efficienza energetica e all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, anche mediante sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, dirette alle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per il tramite di un credito d’imposta riconosciuto fino al 30 novembre 2023.

Il contributo è concesso nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e nella misura massima consentita dal regolamento n. 651/2014 della Commissione europea.

OCCORRE ASPETTARE CHE SI RENDA OPERATIVO IL DISPOSTO DELL’ART 14.


La Ue ammette gli incentivi automatici per impianti fotovoltaico fino al 65% della spesa per le piccole imprese e fino al 45% per le grandi – Ora tocca ai singoli stati

Sono ammissibili progetti con capacità installata pari o inferiore a 1 MW per le grandi imprese e a 6 MW per le Pmi. Sono rendicontabili le spese a partire dal 20 luglio 2022. È questa l’opportunità offerta dalla comunicazione della Commissione Ue del 28 ottobre 2022 C(2022) 7945 final che modifica il Quadro temporaneo per la crisi Russia/Ucraina.

Spetta ora ai singoli stati membri attivarsi per rendere fruibile alle imprese questa possibilità.
Gli aiuti devono essere concessi per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici o da altri tipi di impianti solari. Sono ammessi anche interventi per la produzione di energia elettrica da impianti eolici, per produzione di energia geotermica, per lo stoccaggio di energia elettrica o termica, per la produzione di calore rinnovabile, per la produzione di idrogeno rinnovabile o per la produzione di biogas e biometano ottenuti da rifiuti e residui. I regimi di aiuto possono essere limitati a una o a diverse tecnologie, ma non devono includere alcuna limitazione o discriminazione. Gli aiuti devono essere concessi al più tardi entro il 31 dicembre 2023 e gli impianti devono essere completati ed essere in funzione entro 30 mesi dalla data di concessione o 36 mesi dopo la data di concessione per gli aiuti agli impianti eolici offshore e agli impianti a idrogeno rinnovabile.

La Commissione Ue prevede che nessuna gara competitiva sia obbligatoria se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali. Questo è accettabile nella misura in cui sono concessi con le stesse modalità a tutte le imprese operanti nello stesso settore di attività economica che si trovano in una situazione di fatto identica o simile per quanto riguarda le finalità o gli obiettivi della misura di aiuto.

Inoltre, una procedura di gara competitiva non è obbligatoria se gli aiuti concessi per impresa per progetto non superano i 25 milioni di euro e se degli aiuti beneficiano progetti di piccola entità definiti, per la produzione di energia elettrica e lo stoccaggio di energia elettrica o di energia termica, come progetti di capacità installata pari o inferiore a 1 MW. Se sono relativi alle tecnologie di produzione di calore e gas, corrispondono a progetti con capacità installata pari o inferiore a 1 MW o equivalente. Se riguardano la produzione di idrogeno rinnovabile, con progetti con capacità installata pari o inferiore a 3 MW o equivalente. Sono ammissibili anche se sono relativi alla produzione di biogas e biometano ottenuti da rifiuti e residui con progetti di capacità installata pari o inferiore a 25 mila tonnellate/anno. Se i progetti che riguardano interventi, interamente di proprietà di PMI o di comunità di energia rinnovabile, sono ammessi anche con una capacità installata pari o inferiore a 6 MW.

L’intensità di aiuto può arrivare al 45 per cento del costo complessivo dell’investimento.

L’intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
Gli aiuti possono essere concessi per investimenti per cui l’avvio dei lavori è avvenuto dal 20 luglio 2022. Per i progetti avviati prima del 20 luglio 2022, gli aiuti possono essere concessi se è necessario accelerare l’investimento o ampliarne la portata in misura significativa. In questi ultimi casi, sono ammissibili agli aiuti solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o di ampliamento della portata.

La Commissione Ue ricorda che gli aiuti devono indurre il beneficiario a intraprendere investimenti che non realizzerebbe o realizzerebbe in modo limitato o diverso senza gli aiuti.

Fotovoltaico: via libera della Ue ad incentivi automatici – Ora tocca ai singoli Stati

Nella comunicazione della Commissione Ue del 28 ottobre 2022 C(2022) 7945 final (il cui testo è disponibile solo in inglese), che modifica il Quadro temporaneo per la crisi Russia-Ucraina, viene accordata la possibilità di erogare incentivi automatici per IMPIANTI FOTOVOLTAICI    fino al 65% della spesa per le piccole imprese e fino al 45% per quelle grandi.

Dovranno, ora, essere gli Stati membri a porre in pratica gli strumenti necessari per beneficiare di tali agevolazioni.

Vediamo i parametri che gli incentivi devono contenere.

Interventi ammessi

Gli aiuti devono riguardare:

  • la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici o da altri tipi di impianti solari;
  • la produzione di energia elettrica da impianti eolici e produzione di energia geotermica;
  • interventi per lo stoccaggio di energia elettrica o termica, per la produzione di calore rinnovabile, per la produzione di idrogeno rinnovabile o per la produzione di biogas e biometano ottenuti da rifiuti e residui.

Gli aiuti da concedere possono riguardare anche una sola di tali produzioni; inoltre, non devono contenere limitazioni.

Altri punti da segnalare:

  • i progetti devono prevedere capacità installata pari o inferiore a 1 MW per le grandi imprese e a 6 MW per le Pmi;
  • le spese devono essere rendicontabili a partire dal 20 luglio 2022;
  • le agevolazioni devono essere concesse entro il 31 dicembre 2023;
  • gli impianti devono essere completati ed essere in funzione entro 30 mesi dalla data di concessione o 36 mesi dopo la data di concessione per gli aiuti agli impianti eolici offshore e agli impianti a idrogeno rinnovabile.

Non sarà necessario bandire gare se gli aiuti vengono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali a tutte le imprese operanti nello stesso settore di attività economica e con le stesse modalità.

OCCORRE ATTENDERE CHE SI RENDA OPERATIVO IL DISPOSTO DELL’ART 14.

VEDI ANCHE:

NWL 531 SPECIALE fotovoltaico ed energie rinnovabili

NWL 493 SPECIALE Industria 4.0 e impianti fotovoltaici


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