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ECONOMIA CIRCOLARE Tre agevolazioni per le imprese

Novembre 13, 2019
in Archivio, Credito d'imposta, Decreto Crescita, Finanza Agevolata, Newsletter, Ricerca & Sviluppo
DECRETO CRESCITA: CREDITO D’IMPOSTA per l’acquisto di prodotti da riciclo e riuso
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RAMSES GROUP NEWS n.26 – 18 Novembre 2019

In arrivo due nuovi crediti d’imposta, a sostegno dell’economia circolare, che favoriscono il riutilizzo o il riciclo degli imballaggi, nonché l’acquisto di prodotti da riuso. E’ quanto previsto da due emendamenti al Decreto Crescita, approvati dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera. 

Un primo bonus è diretto a favorire il reso degli imballaggi di merce, mentre il secondo è a favore delle imprese e per i professionisti che acquistano prodotti da riciclo e da riuso. Con un terzo emendamento, invece, è stata innovata la disciplina delle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare, contenuta nell’originaria versione del decreto legge.

Queste le tre novità per la Green Economy:

1 — Imballaggi riutilizzabili

L’emendamento approvato in particolare prevede la possibilità per le imprese venditrici di merci con imballaggio di riconoscere all’impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura.

L’abbuono è riconosciuto all’atto della resa dell’imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall’acquisto.

All’impresa venditrice che riutilizza detti imballaggi usati ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo spetterà invece un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, anche se da questa non utilizzati.

Il credito sarà riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui per l’anno 2020, e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante F24 (da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento), a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati o differenziati per il successivo riciclo gli imballaggi per i quali è stato riconosciuto l’abbuono all’impresa acquirente.

Il bonus, le cui disposizioni attuative dovranno essere emanate con decreto interministeriale (di natura non regolamentare), da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Crescita:

– dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito

– non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;- non rileverà ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 61 del TUIR

– non rileverà ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 109, comma 5, del TUIR

– non sarà soggetto al limite annuale di euro 250.000 per l’utilizzo dei crediti d’imposta (di cui all’articolo 1, comma 53, Legge n. 244/2007).

2 — Prodotti da riciclo e riuso

L’incentivo fiscale sarà riconosciuto alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano:

– semilavorati o prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti;

– compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Il credito d’imposta, che sarà valido solo nell’anno 2020, sarà pari al 25% del costo di acquisto dei suddetti prodotti da riciclo e riuso, fino ad un importo massimo annuale di:

– 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro, qualora i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell’esercizio dell’attività economica o professionale. Il tal caso, il beneficio non sarà cumulabile con il credito d’imposta istituito dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 73) riconosciuto alle imprese nel caso di acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio;

– 5.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro, qualora i beni acquistati non siano destinati all’esercizio dell’attività economica o professionale. In tal caso, il contributo sarà anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita e sarà a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo.

In entrambi i casi, il credito d’imposta:

– sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello di riconoscimento e non sarà soggetto al limite annuale di 250.000 per l’utilizzo dei crediti d’imposta (di cui all’articolo 1, comma 53, l. n. 244/2007). Ai fini della sua fruizione, il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento;

– dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono riconosciute;– non concorrerà alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP;

– non rileverà ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 61 del TUIR e ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 109, comma 5, del TUIR.

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Crescita, dovranno essere definiti:

– i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione,

– i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa.

3 — Un terzo emendamento 

concede finanziamenti agevolati e contributi diretti alla spesa a fronte di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse, che prevedono costi ammissibili compresi tra 500 mila euro e 2 milioni di euro.

POTRANNO BENEFICIARE delle agevolazioni le imprese che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria ed i centri di ricerca, in forma singola o anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca.


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