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Bonus Moda: credito d’imposta del 30% per le rimanenze di magazzino

Giugno 10, 2021
in Archivio, Credito d'imposta, DECRETO SOSTEGNI BIS, Finanza Agevolata, Newsletter
Bonus Moda: credito d’imposta del 30% per le rimanenze di magazzino
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RAMSES GROUP NEWS n.188 – 10 giugno 2021

Un bonus sotto forma di credito d’imposta per sostenere le imprese del settore tessile, moda e accessori che, a causa dell’emergenza Covid, hanno registrato un aumento delle rimanenze finali. L’agevolazione è stata inizialmente introdotta per il 2020 con la conversione in legge, con modificazioni, del decreto Rilancio (Dl. 19 maggio 2020, n. 34), Legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 48 bis (in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 – serie generale). Con il decreto Sostegni-bis l’agevolazione è stata estesa anche al 2021. Il decreto attuativo non è stato ancora emanato.La misura mira a contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti.

Limitatamente al 2020 e al 2021, ai soggetti esercenti attività d’impresa nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) sarà riconosciuto un contributo, nella forma di credito d’imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del testo unico di cui D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media dello stesso valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Quindi i periodi di riferimento sono 2017, 2018 e 2019 per le rimanenze del 2020; 2018, 2019 e 2020 per le eccedenze di magazzino che si registreranno a fine 2021.

Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento delle risorse. Inizialmente il tetto era stato fissato a 45 milioni di euro. Con il Dl Sostegni-Bis sono stati stanziati 95 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022

Esempio

Supponiamo che le rimanenze al 31 dicembre 2017 ammontino a 10.000 euro, quelle al 31 dicembre 2018 a 5.500 euro e quelle al 31 dicembre 2019 a 9.000 euro. La media del triennio precedente sarà pari a 8.167 euro. A causa del Covid, il valore delle eccedenze al 31 dicembre 2020 ammonterà a 15.000 euro, con un incremento rispetto al triennio precedente pari quindi 6.833 euro.

Il credito d’imposta, salvo diverse indicazioni di calcolo contenute nel futuro decreto attuativo, ammonterà quindi a 2.041 euro. Tale credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione con modello F24 nell’anno 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare o nell’esercizio successivo a quello in corso al 19 luglio 2020 per gli altri. Le aziende che potranno accedere al beneficio sono quelle che hanno il bilancio certificato. Le aziende non soggette, invece, all’obbligo del bilancio certificato dovranno avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze finali redatta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.

Le modalità di attuazione del bonus Moda, così come i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari, saranno stabiliti con successivo decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze.

In particolare, l’articolo 8 del Dl Sostegni-bis stabilisce che i soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta per le rimanenze di magazzino devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

LINK Gazzetta Ufficiale

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, dovranno essere stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore decreto, con il quale sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa.


Bonus Moda: credito imposta per le rimanenze APPROFONDIMENTO

La Legge n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica COVID-19 ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta (bonus fashion) a favore delle imprese operanti nel settore tessile, della moda e degli accessori nella misura del 30% da applicarsi sull’eccedenza delle rimanenze finali di magazzino del 2020 rispetto alla media del triennio precedente (2019 – 2018 – 2017).

Beneficiari
Imprese esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (comparto TMA Tessile, Moda e Accessori). Ad oggi manca ancora il decreto che ne individua i beneficiari e l’esatto perimetro.

Misura del credito
Credito d’imposta pari al 30%
 del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti. Pertanto, considerato che il credito d’imposta spetta per il 2020, il valore delle rimanenze finali di magazzino di tale periodo d’imposta deve essere confrontato con la media del valore registratori dei periodi d’imposta 2017-2018-2019. Solo se il valore delle rimanenze finali di magazzino del 2020 eccede detta media, viene riconosciuto il bonus moda nella misura pari al 30% di detta eccedenza.
L’applicazione della norma deve avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla comunicazione 19 marzo 2020 della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Valutazione rimanenze finali
Ai fini del calcolo del bonus moda in oggetto, la norma dispone che i criteri di valutazione delle rimanenze finali di magazzino 2020 debbono essere omogenei a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta precedenti considerati ai fini della media.
Per la valutazione delle rimanenze finali dei beni si deve tener presente quanto previsto dall’articolo 92 del Testo unico delle imposte sui redditi, il cui comma 1, richiamato dall’articolo 48-bis in esame, precisa che le relative variazioni, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell’esercizio e che, a tal fine, le rimanenze – tranne alcune particolari ipotesi – vanno assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato ex lege, cioè applicando le disposizioni dettate dallo stesso Tuir.

Certificazione
Le aziende non soggette alla revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono, invece, avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione scritti nella sezione A dell’apposito registro (articolo 8, Dlgs n. 39/2010).

Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 nel periodo d’imposta successivo – e quindi dal 2021 – a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.

In attesa del decreto attuativo
Occorrerà attendere un decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (MEF) che definirà i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del bonus moda e le modalità attuative della norma.

Bilancio 31/12/2020
Attenzione il credito andrà inserito per competenza tra i ricavi del bilancio 31/12/2020. Ad oggi però manca il decreto attuativo ed è tutto è sospeso.

Fonte Euroconference


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