RAMSES GROUP NEWS n. 293 – 17 marzo 2022
Mix d’aiuti per R&S e innovazione sostenibile
Competitività e resilienza, transizione ecologica, innovazione dell’organizzazione e di processo, industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo. Sono questi gli obiettivi cui devono tendere gli investimenti delle imprese per ottenere gli aiuti sotto forma di finanziamenti agevolati, contributi a fondo perduto, in conto spese e in conto impianti a valere sulle risorse disponibili nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Fondo crescita sostenibile (Fcs).
Per ottenere le agevolazioni messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico fino a copertura del 100% degli investimenti, le imprese impegnate nella ricerca e sviluppo sperimentale, anche a rilevante impatto tecnologico, e nella ricerca di base e applicata condotta in sinergia con le università, dovranno portare a termine i progetti ammissibili nell’ambito delle filiere produttive della moda e design, dell’agroindustria, della microelettronica, della chimica, e così via all’interno dei Contratti di sviluppo (di cui al decreto 13 gennaio 2022), mentre finanziamenti agevolati e contributi alla spesa fino al 60% potranno essere concessi a fronte di programmi di investimento previsti dagli Accordi per l’innovazione e la competitività del sistema produttivo di specifici ambiti territoriali (di cui al decreto 31 dicembre 2021).
I programmi di spesa coerenti con le finalità del Green new deal italiano nell’innovazione, finalizzati al miglioramento della sostenibilità come l’economia circolare, la decarbonizzazione, il turismo sostenibile, la riduzione dell’uso della plastica, e così via, potranno invece ottenere aiuti fino al 70% dei costi per immobilizzazioni materiali, immateriali e per le consulenze (decreto del ministero dello sviluppo economico 1° dicembre 2021).
I programmi di sviluppo industriale all’interno dei Contratti di sviluppo devono riguardare un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento e progetti di ricerca e sviluppo. Per quanto riguarda l’innovazione dell’organizzazione e di processo, le imprese di grandi dimensioni sono ammissibili solo nell’ambito di un programma congiunto con pmi, dove queste ultime sostengono cumulativamente almeno il 30% del totale dei costi ammissibili del progetto. Attraverso gli Accordi per l’innovazione il ministero mira a favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata, finalizzate alla realizzazione e/o al miglioramento di nuovi prodotti e processi, condotta in sinergia tra università e imprese, comprese quelle artigiane. Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati potranno essere concessi anche per immobilizzazioni materiali, immateriali nell’ambito degli investimenti agevolati targati Green new deal italiano, finalizzati alla transizione ecologica. Tali incentivi si aggiungono agli aiuti concedibili a fronte di spese sostenute per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, quali costi del personale, per strumentazioni e attrezzature, per know how, brevetti, materiali e spese generali.
FONTE ITALIA OGGI
GLI ACCORDI PER L’ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
Con il decreto 31 dicembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2022) il ministero dello sviluppo economico ha ridefinito le procedure, semplificandole e velocizzandole, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto 24 maggio 2017, in favore di progetti di ricerca e sviluppo, realizzati nell’ambito di accordi per l’innovazione di rilevante impatto tecnologico sottoscritti dal ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti e in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall’Unione europea.
Gli accordi sono finalizzati a sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico, in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall’Unione europea e di rilevanza strategica per l’accrescimento della competitività tecnologica di specifici settori e comparti economici ovvero determinati ambiti territoriali, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.
La scheda progetto «Accordi per l’innovazione», come previsto dal decreto Mef 15 luglio 2021 individua, infatti, sinergie e complementarità alla strategia del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) relativa alla Missione 4 «Istruzione e ricerca» Componente 2 «Dalla ricerca all’impresa», volta a rafforzare la ricerca e a favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università e imprese. Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni:
a) le imprese che esercitano le attività di cui all’art. 2195 cc, numeri 1) e 3), comprese le imprese artigiane;
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’art. 2195 cc in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
d) i centri di ricerca.
Tali soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti, compresi gli organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle aree di intervento riportate ai numeri 16, 17 e 18 dell’allegato 2, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 cc.
I progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato
I soggetti beneficiari alla data di presentazione della domanda di agevolazioni devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti in forma societaria e iscritti nel registro delle imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, dei requisiti previsti dal decreto, deve essere dimostrata pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni, la disponibilità di almeno una sede secondaria nel territorio nazionale e il rispetto degli adempimenti di cui all’art. 9 terzo comma, primo periodo, del dpr 581/1995;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno 2 bilanci approvati. A tal fine il soggetto proponente può fare riferimento anche ai bilanci consolidati del gruppo a cui appartiene o ai bilanci di una delle società che ne detiene alla data di presentazione della domanda di agevolazioni una quota non inferiore al venti per cento del proprio capitale sociale.
In tale ultimo caso, il soggetto proponente è tenuto a presentare una specifica lettera di patronage con la quale la società che detiene la predetta quota di capitale sociale assume l’impegno alla regolare esecuzione dell’iniziativa proposta nonché l’impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto proponente ed eventualmente revocate per una o più delle cause previste dalla normativa, comprensive degli eventuali interessi;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal ministero;
f) qualora richiesto, presentare un’adeguata capacità di rimborsare il finanziamento agevolato (indicatore almeno pari a 0,8 di cui all’allegato 3 al decreto);
Gli organismi di ricerca, alla data di presentazione della domanda, devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui sopra a eccezione di quanto previsto alle lettere c) e f).
Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni i soggetti:
a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della proposta progettuale, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della proposta progettuale;
b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, lett. d), dlgs 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.
Accordo quadro per il sostegno dei progetti di R&S
Le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica, in termini di capacità di favorire percorsi di innovazione orientati all’accrescimento della competitività e della produttività di specifici ambiti territoriali, comparti e settori economici, possono sottoscrivere specifici accordi quadro con il ministero. A tal fine gli enti interessati devono presentare una specifica manifestazione di interesse e possono cofinanziare i progetti di ricerca oggetto degli accordi per l’innovazione nei quali sono indicati i seguenti elementi:
a) le finalità dell’Accordo;
b) le amministrazioni sottoscrittici dell’Accordo che intendono cofinanziare l’iniziativa di ricerca e sviluppo;
c) le imprese coinvolte nell’Accordo, con l’indicazione per ciascuna di esse dei relativi impegni in merito alla sua attuazione;
d) il progetto di ricerca e sviluppo da realizzare nell’ambito dell’Accordo con l’indicazione dei costi ammissibili, suddivisi per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
e) il quadro finanziario dell’Accordo con la definizione degli impegni finanziari a carico delle amministrazioni sottoscrittrici;
f) la misura e la forma delle agevolazioni concedibili per il progetto di ricerca e sviluppo da realizzare nell’ambito dell’Accordo;
g) i termini per la realizzazione dell’Accordo;
h) le modalità di versamento delle risorse delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni sottoscrittrici nel Fondo per la crescita sostenibile.
Il ministero può sottoscrivere l’Accordo e agevolare il progetto di ricerca e sviluppo anche in assenza del cofinanziamento delle regioni e delle province autonome. A tal fine, l’indisponibilità al cofinanziamento è accertata qualora non vi sia un pronunciamento da parte dell’amministrazione cofinanziatrice entro 20 giorni dalla trasmissione della positiva valutazione della domanda di agevolazione.
Progetti ammissibili
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di
loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (si veda la tabella come da allegato 1 al decreto) nell’ambito di specifiche aree di intervento riconducibili al secondo pilastro del Programma «Orizzonte Europa» (si veda la tabella sulle aree di intervento).
Elenco delle tecnologie (Kets – Key enabling technologies)
1. Materiali avanzati e nanotecnologia
2. Fotonica e micro/nano elettronica
3. Sistemi avanzati di produzione
4. Tecnologie delle scienze della vita
5. Intelligenza artificiale
6. Connessione e sicurezza digitale
I progetti di ricerca e sviluppo devono:
a) essere realizzati nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale;
b) riguardare una sola delle aree di intervento del Programma «Orizzonte Europa» (allegato 2 al decreto);
c) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro;
d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e comunque non oltre 3 mesi dalla data di sottoscrizione del decreto di concessione.
Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento oppure la data di inizio dell’attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Tale data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al ministero, entro 30 giorni dalla stessa, una specifica dichiarazione, resa ai sensi del dpr 445/2000;
e) avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 6 mesi. In ogni caso, i progetti devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2026;
f) qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5% in tutti gli altri casi.
Aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro «Sfide globali e competitività industriale» del Programma «Orizzonte Europa»
1. Tecnologie di fabbricazione
2. Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche
3. Tecnologie abilitanti emergenti
4. Materiali avanzati
5. Intelligenza artificiale e robotica
6. Industrie circolari
7. Industria pulita a basse emissioni di carbonio
8. Malattie rare e non trasmissibili
9. Malattie infettive, comprese le malattie trascurate e legate alla povertà
10. Strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l’assistenza, compresa la medicina personalizzata
11. Impianti industriali nella transizione energetica
12. Competitività industriale nel settore dei trasporti
13. Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili
14. Mobilità intelligente
15. Stoccaggio dell’energia
16. Sistemi alimentari
17. Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Ue
18. Sistemi circolari
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:
Spese e costi ammissibili
a) personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare
di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto (vedi metodologia di calcolo e tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale di cui al decreto 24 gennaio 2018). Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature è inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto stesso (nel caso di vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati);
c) servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how;
d) spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto;
e) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un’adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; inoltre, i costi sostenuti nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti nell’ambito delle attività di ricerca industriale.
Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500 euro al netto di Iva.
Agevolazioni concedibili
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato, a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’accordo per l’innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:
a) il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
b) il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.
Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più organismi di ricerca, il ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.
Le regioni e le altre amministrazioni pubbliche sottoscrittrici degli accordi quadro possono cofinanziare l’Accordo per l’innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato.
Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, ma i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono assistiti da privilegio.
Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra 1 e 8 anni, oltre un periodo di preammortamento fino all’ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione.
L’autorizzazione della Commissione
Le agevolazioni sono subordinate alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora:
a) per i progetti con una prevalenza di spese e costi ammissibili riconducibili all’attività di ricerca industriale, l’importo dell’aiuto sia superiore a 20 milioni di euro per impresa e per progetto;
b) per i progetti con una prevalenza di spese e costi ammissibili riconducibili all’attività di sviluppo sperimentale, l’importo dell’aiuto sia superiore a 15 milioni di euro per impresa e per progetto. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato.
Domande
Le risorse finanziarie verranno rese disponibili tramite l’apertura di due sportelli agevolativi. Il ministero, con provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle imprese, procederà a definirà le modalità e i termini di apertura di ciascuno degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazioni. Il termine per la presentazione delle domande a valere sul secondo sportello non potrà essere antecedente a 180 giorni dalla chiusura del primo sportello agevolativo.
Con i predetti provvedimenti verranno altresì definiti le modalità e gli schemi per la presentazione della domanda di agevolazioni e della relativa documentazione, le condizioni, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande, gli indicatori di impatto dell’intervento, i valori-obiettivo, e così via.
La domanda di agevolazione deve essere corredata da:
a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni su ciascun soggetto proponente;
b) il piano di sviluppo del progetto;
c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti.
Il ministero, ricevuta la domanda di agevolazione e la documentazione verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all’istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica. In tale ambito, in particolare, valuta:
a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;
b) la coerenza del progetto con le finalità dichiarate e con quelle di cui al presente decreto;
c) la conformità del progetto alle disposizioni nazionali e europee di riferimento, sulla base dei seguenti elementi:
i. rispetto del principio di «non arrecare un danno significativo» (principio Dnsh) contro l’ambiente;
ii. conformità alle ulteriori disposizioni nazionali ed europee di riferimento;
d) la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso;
e) la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile.
Per gli organismi di ricerca, in considerazione delle specificità connesse alla loro natura giuridica, la valutazione relativa alle caratteristiche del soggetto proponente verrà effettuata limitatamente alla capacità tecnico-organizzativa. Qualora il costo complessivo ammissibile del progetto dovesse discendere al di sotto della soglia minima a causa di una riduzione superiore al 20% delle spese ammissibili esposte nella proposta progettuale, il progetto verrà dichiarato non ammissibile.
Il ruolo delle amministrazioni pubbliche
Il ministero, anche nelle more delle risultanze istruttorie, avvierà la fase di interlocuzione con le regioni e province autonome, sottoscrittrici degli
accordi quadro interessate dall’iniziativa di ricerca e sviluppo, trasmettendo loro copia della domanda di agevolazione e della documentazione. In tale fase, il ministero e le altre amministrazioni pubbliche interessate potranno individuare le specifiche tecniche e i parametri del progetto suscettibili di negoziazione con l’impresa, al fine di rimodularli per massimizzare i risultati conseguibili rispetto agli obiettivi dell’intervento agevolativo e alla capacità propria del progetto stesso di incidere sullo sviluppo tecnologico del Paese.
Il ministero, in caso di esito positivo dell’attività istruttoria, provvederà a trasmettere le risultanze al soggetto proponente e alle altre amministrazioni. Nel caso di esito negativo verranno comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
Decreto di concessione
A seguito della sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione, il ministero invita i soggetti proponenti a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione, qualora non già prodotta in precedenza. I soggetti che hanno presentato la domanda in forma congiunta sono tenuti anche a produrre il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ove non precedentemente allegato alla domanda di agevolazioni.
Erogazione delle agevolazioni
Le agevolazioni sono erogate dal ministero, sulla base delle richieste per stato d’avanzamento lavori (sal) dal soggetto beneficiario, nel numero massimo di 5, più l’ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. Ai fini dell’erogazione per sal il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, le spese e i costi sostenuti fino alla data del medesimo decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale.
Le spese e i costi effettivamente sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono
L’Accordo per l’innovazione può prevedere che la prima erogazione sia disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30% del totale delle agevolazioni concesse, in favore delle imprese di ogni dimensione, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. In alternativa, l’Accordo può prevedere, sempre previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che sia erogato a titolo di anticipazione l’intero finanziamento agevolato.
L’ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (contributo alla spesa e, qualora presente, finanziamento agevolato), effettuate a sal ovvero a titolo di anticipazione, non può superare il 90% del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore.
Il residuo 10% delle agevolazioni, da sottrarre dall’ultimo sal o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, ovvero dall’anticipazione, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia interamente erogato in anticipazione, verrà erogato a saldo. Ai fini di tale ultima erogazione, il soggetto beneficiario trasmetterà al ministero, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti.
Entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il ministero provvederà a:
a) verificare, dall’esame della documentazione tecnica prevista a corredo della domanda, il corretto andamento delle attività;
b) verificare la pertinenza, la congruità e l’ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati;
c) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati;
d) verificare il rispetto del divieto di cumulo;
e) verificare l’avanzamento del progetto sulla base del rapporto tecnico presentato dal soggetto beneficiario;
f) verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;
g) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative a eventuali altri finanziamenti;
h) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
i) calcolare le agevolazioni spettanti;
l) effettuare, con riferimento all’ultimo sal, una verifica in loco.
Fonte ITALIA OGGI
LE FILIERE PRODUTTIVE
Il decreto 13 gennaio 2022 del ministero dello sviluppo economico, attuativo dell’Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), prevede il finanziamento di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, di innovazione dell’organizzazione e di processo realizzati nell’ambito di Contratti di sviluppo. Con un successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del ministero verrà fissata la data di apertura dello sportello agevolativo dedicato alle domande di agevolazione.
La modulistica utile alla presentazione delle istanze verrà resa disponibile da Invitalia (soggetto gestore) non oltre il 31/3/2022.
Finalità e risorse
Il decreto 13 gennaio 2022 fornisce le direttive per la ricezione e la valutazione da parte di Invitalia delle istanze di Contratto di sviluppo in funzione dell’attuazione dell’Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del Pnrr.
Le risorse destinate alle misure finanziate dall’Unione europea – NextGenerationEU sono pari a 750 milioni di euro, di cui almeno il 40% è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il decreto 13 gennaio 2022 ha l’obiettivo di dare continuità all’attuazione della disciplina relativa ai contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, di regolamentare le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi in conformità alle disposizioni stabilite dal Regolamento Gber (n. 651/2014)
Le filiere produttive
Il decreto 13 gennaio 2022 individua le filiere produttive oggetto di sostegno attraverso l’Investimento 5.2 del Pnrr:
Le domande di Contratto di sviluppo devono infatti avere a oggetto la realizzazione di programmi concernenti filiere produttive, anche emergenti, strategiche per lo sviluppo del sistema Paese. In sede di prima applicazione, sono ritenute tali le seguenti filiere:
a) agroindustria;
b) design, moda e arredo;
c) automotive;
d) microelettronica e semiconduttori;
e) metallo ed elettromeccanica;
f) chimico/farmaceutico.
Una quota non inferiore al 60% delle risorse è destinata al sostegno dei programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui alle lettere b), c), d) ed e).
I programmi di sviluppo concernenti le filiere possono essere realizzati:
– da più imprese operanti nella filiera di riferimento, a condizione che i singoli progetti di investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera medesima;
– da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni.
I programmi di sviluppo «non devono arrecare un danno significativo» e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale.
Non sono, in ogni caso, ammissibili alle agevolazioni attività e attivi:
– connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
– nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Ue (Ets) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
– connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
– nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.
Beneficiari
I beneficiari delle agevolazioni sono le imprese che promuovono il programma di sviluppo, «soggetto proponente», e le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma stesso, «aderenti». In caso di programmi di sviluppo realizzati da più imprese, il proponente ne assume la responsabilità verso l’Amministrazione ai fini della coerenza tecnica ed economica.
I soggetti beneficiari devono:
a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal ministero, aver provveduto alla restituzione di quanto dovuto;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in «difficoltà».
Contratti di sviluppo
I contratti di sviluppo hanno a oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, dei programmi di sviluppo industriale, i quali possono prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali alle finalità dei programmi di sviluppo stessi.
Gli oneri relativi a tali opere, compresi quelli di progettazione, sono integralmente a carico delle risorse pubbliche. Solo ove sia accertata la carenza, totale o parziale, di risorse di carattere generale destinabili alla realizzazione delle infrastrutture da parte degli enti pubblici competenti, la relativa copertura può essere garantita attraverso le risorse riservate ai contratti di sviluppo.
L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo industriale, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non deve essere inferiore a 20 milioni di euro.
Il programma di sviluppo industriale deve riguardare un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento ed eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali
Il programma di sviluppo deve essere avviato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, deve essere concluso entro 36 mesi dalla predetta data e può essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete, il quale deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto.
In particolare, il contratto di sviluppo deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) la nomina obbligatoria dell’organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il ministero; è in capo allo stesso organo comune che si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali di cui al decreto;
c) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.
Specifici accordi di programma, sottoscritti dal ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dall’Agenzia, dalle imprese interessati, potranno destinare una quota parte delle risorse disponibili per il finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono.
Progetti ammissibili
Le agevolazioni possono essere concesse a fronte della realizzazione di attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell’organizzazione e di innovazione di processo finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e/o l’applicazione delle tecnologie riportate nell’allegato n. 3 al decreto. I progetti possono essere realizzati nell’intero territorio nazionale e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.
Per i progetti di innovazione dell’organizzazione e di innovazione di processo, le imprese di grandi dimensioni sono ammissibili solo nell’ambito di un programma congiunto con pmi dove queste ultime sostengono cumulativamente almeno il 30% del totale dei costi ammissibili del progetto di innovazione dell’organizzazione o di innovazione di processo
Spese e costi ammissibili
Con riferimento alle attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell’organizzazione e di innovazione di processo sono agevolabili i costi riguardanti:
a) il personale del soggetto proponente;
b) gli strumenti e le attrezzature nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
c) la ricerca contrattuale, quali le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l’attività del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
d) le spese generali;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione.
I costi devono essere rilevati separatamente per le attività di ricerca industriale, per le attività di sviluppo sperimentale, per le attività di innovazione dell’organizzazione e per le attività di innovazione di processo.
Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati.
Agevolazioni concedibili
Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro: finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa.
L’utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.
L’eventuale finanziamento agevolato è concesso in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili nel limite massimo del 75% e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative nel limite dell’importo in linea capitale. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 10 anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a 4 anni.
Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni.
L’eventuale contributo in conto interessi è concesso in relazione a un finanziamento bancario a tasso di mercato destinato alla copertura finanziaria dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo con durata massima di 10 anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del progetto e, comunque, non superiore a 4 anni. La misura del contributo, rapportata al tasso d’interesse effettivamente applicato al finanziamento bancario, è fissata in misura pari a 400 punti base e, comunque, non superiore all’80% di tale tasso.
Le agevolazioni possono essere concesse, su specifica richiesta dell’impresa proponente, a titolo di «de minimis» (regolamento n. 1407/2013).
Tipologia e intensità delle agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse nei limiti e alle condizioni previste:
– per i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, dall’art. 25 del Regolamento Gber (n. 651/2014).
In tale ambito la parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:
a) ricerca fondamentale;
b) ricerca industriale;
c) sviluppo sperimentale;
d) studi di fattibilità.
I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie:
a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.
L’intensità di aiuto per ciascun beneficiario non può superare:
a) il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
b) il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
c) il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;
d) il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.
L’intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un’intensità massima dell’80% dei costi ammissibili come segue:
A) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
B) di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
i) il progetto:
— prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una pmi o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell’accordo See, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili, o
— prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
La predetta maggiorazione di cui al punto B) pari a 15 punti percentuali può essere riconosciuta solo nel caso in cui il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una pmi e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili oppure nel caso in cui il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e uno o più organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca
Le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
– per i progetti di innovazione dell’organizzazione e di innovazione di processo, dall’art. 29 del Regolamento Gber.
Per quanto riguarda tali progetti gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le pmi nell’ambito dell’attività sovvenzionata e se le pmi coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili.
Sono ammissibili i seguenti costi:
a) le spese di personale;
b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
L’intensità di aiuto non supera il 15% dei costi ammissibili per le grandi imprese e il 50% dei costi ammissibili per le pmi.
Cumulo delle agevolazioni
Le agevolazioni concesse in relazione ai predetti progetti non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «de minimis», a eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento Gber.
Domande
La domanda di agevolazioni deve essere presentata a Invitalia secondo le modalità indicate nel sito internet www.invitalia.it e a partire dalla data di apertura dei termini di presentazione che sarà fissata con decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Mise.
Lo sportello per la ricezione delle domande sarà aperto:
a) a nuove domande di Contratto di sviluppo;
b) previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto proponente, a domande di Contratto di sviluppo già presentate al soggetto gestore il cui iter agevolativo risulti, alla data della predetta istanza, sospeso per carenza di risorse finanziarie. Le istanze devono avere a oggetto programmi di sviluppo che non risultino avviati antecedentemente alla data del 1° febbraio 2020; le medesime istanze devono contenere gli elementi necessari a consentire al soggetto gestore l’accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto.
Il soggetto gestore avvierà le attività di verifica di propria competenza nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e delle istanze. La modulistica utile alla presentazione delle domande di Contratto di sviluppo o delle istanze verrà resa disponibile dal soggetto gestore sul proprio sito internet, assieme alla descrizione della politica di investimento, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello agevolativo e comunque non oltre il 31 marzo 2022 in accordo con la milestone M1C2-28 del Pnrr.
Fonte ITALIA OGGI
GREEN NEW DEAL ITALIANO
Al fine di contribuire al perseguimento delle finalità del Green and innovation deal attraverso una misura agevolativa di sostegno a iniziative destinate a favorire la transizione ecologica e circolare aventi carattere innovativo ed elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali, il decreto 1° dicembre 2021 del ministero dello sviluppo economico (in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2022) è intervenuto a disciplinare i termini, le condizioni e le modalità d’intervento del Fondo per la crescita sostenibile mediante la concessione di agevolazioni in forma di contributo a supporto della realizzazione di programmi e iniziative ammessi ai finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del Fri, il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, che opera nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile (Fcs).
Per l’attuazione della misura agevolativa sono complessivamente rese disponibili, in sede di prima applicazione, le seguenti risorse finanziarie:
a) 600 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fri, utilizzando le risorse di cui all’art. 30 del d.l. 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge 134/2012. ai sensi dell’art. 1, comma 90, lett. a), della legge di bilancio 2020 (n. 160/2019);
b) 150 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto, a valere sulle disponibilità di cui all’art. 1, comma 90, lett. b), della legge di bilancio 2020.
Nell’ambito degli interventi attivati utilizzando la procedura a sportello di cui alla lettera a), una quota pari al 60% delle risorse è riservata ai progetti proposti da pmi e da reti di imprese. Una sotto riserva pari al 25% della stessa è destinata alle micro e piccole imprese.
Il Mise potrà gestire gli interventi attivati direttamente o può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, anche per le attività di supporto alla valutazione tecnica dei progetti, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un’apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al dlgs 50/2016.
Per gli adempimenti relativi alla valutazione tecnica dei progetti, il Mise potrà altresì avvalersi dei competenti soggetti iscritti all’Albo esperti innovazione tecnologica.
Soggetti beneficiari
Nell’ambito dei programmi ammissibili possono beneficiare delle agevolazioni:
a) le imprese che esercitano le attività di cui all’art. 2195 cc numeri 1) e 3), comprese le imprese artigiane di produzione;
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
d) i centri di ricerca.
I soggetti beneficiari possono presentare programmi anche congiuntamente tra loro, previa indicazione del soggetto capofila e fermo restando un importo progettuale a carico di ciascuna impresa partecipante di valore non inferiore a 3 milioni di euro.
Possono partecipare ai programmi proposti congiuntamente da più soggetti un numero massimo di imprese beneficiarie, comprendenti il capofila e i co-proponenti:
a) pari a tre per i progetti con spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a 10 milioni di euro;
b) pari a cinque per i progetti con spese e costi ammissibili superiori a 10 milioni e fino a 40 milioni di euro.
I soggetti beneficiari alla data di presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese. I soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, la disponibilità di almeno un’unità locale nel territorio nazionale;
b) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
d) disporre di almeno due bilanci approvati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate;
e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Mise;
g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.
Le imprese beneficiarie alla data di presentazione della domanda di agevolazioni di devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice.
Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le imprese i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del cpp, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
I contratti di rete
I programmi congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.
Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del programma proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
c) l’individuazione, nell’ambito dei soggetti beneficiari, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Mise.
Programmi ammissibili
Sono ammissibili al sostegno degli interventi agevolativi i programmi di innovazione sostenibile che prevedano attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e/o, limitatamente alle pmi, l’industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo, che siano coerenti con le finalità del Green and Innovation Deal con particolare riguardo agli obiettivi di:
a) decarbonizzazione dell’economia;
b) economia circolare;
c) riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi;
d) rigenerazione urbana;
e) turismo sostenibile;
f) adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico
Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.
Le attività di industrializzazione
Tali attività:
a) devono avere elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, ed essere volte a diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi ovvero a trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. In ogni caso, l’industrializzazione non deve consistere in meri aggiornamenti periodici, privi di dimensione innovativa;
b) devono includere investimenti in attivi materiali che mantengono la loro funzionalità rispetto al progetto agevolato per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
c) possono essere ammesse distintamente ovvero insieme a un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito di un programma integrato presentato per l’ottenimento di agevolazioni a valere sulla presente misura, ferma restando la separazione dei progetti, delle attività e delle relative spese e costi.
Nel caso in cui il progetto sia presentato distintamente, al di fuori di un programma integrato di agevolazioni, l’industrializzazione può riguardare lo sviluppo industriale e l’applicazione dei risultati di pregresse attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, conseguiti internamente all’impresa ovvero acquisiti da fonti esterne alla stessa nell’ambito di progetti distinti e separati da quello oggetto della domanda, e comprovati in tale sede.
Agevolazioni
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi devono:
a) essere realizzati dai soggetti beneficiari nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale;
b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni di euro e non superiori a 40 milioni di euro, secondo il limite previsto per ciascuna procedura attuativa;
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre tre mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data di avvio del programma si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento oppure la data di inizio dell’attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dalla stessa data di avvio ovvero, qualora il progetto sia stato già avviato, entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione.
Programmi integrati
Nel caso dei programmi integrati le attività di industrializzazione devono essere in ogni caso avviate successivamente a quelle di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sulla base di un piano di sviluppo che abbia coerenza temporale e industriale. Nel caso in cui il progetto di industrializzazione sia presentato distintamente, al di fuori di un programma integrato di agevolazioni, la data di avvio deve essere in ogni caso successiva a quella di presentazione della domanda di agevolazioni;
d) avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, e non superiore a 12 mesi per quelle di industrializzazione. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Mise può concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi.
Non possono in ogni caso essere agevolati gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d’impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all’estero o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione.
Spese e costi ammissibili
Nel caso delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sono ammissibili le spese e i costi delle imprese beneficiarie relativi a:
a) il personale dell’impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali
b) gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;
c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali relative al progetto;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
Nel caso delle attività di industrializzazione, sono ammissibili i costi sostenuti dalle pmi, strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti, relativi:
a) all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali che riguardino macchinari, impianti e attrezzature, ivi compresi i programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali;
b) all’acquisizione di immobilizzazioni immateriali relative a brevetti di nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate, che devono essere ammortizzabili, utilizzate esclusivamente nelle unità produttive destinatarie delle agevolazioni, acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente, e devono figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa per almeno tre anni;
c) all’acquisizione di servizi di consulenza, prestati da consulenti esterni, di natura non continuativa o periodica.
Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un’adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato, con distinzione delle attività di ricerca e sviluppo da quelle di industrializzazione Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500 euro al netto di Iva.Sono ammissibili unicamente le spese e i costi relativi al programma effettuati nel periodo di svolgimento dello stesso. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi deve essere conservata, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. I documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
Agevolazioni concedibili
A sostegno della realizzazione dei programmi potranno essere concesse agevolazioni nella forma:
a) del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fri, per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili non inferiore al 50% e, comunque, non superiore al 70%;
b) del contributo a fondo perduto, per una percentuale massima delle spese e dei costi ammissibili:
i) pari al 15% come contributo alla spesa, a sostegno delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e per l’acquisizione delle prestazioni di consulenza relative alle attività di industrializzazione;
ii) pari al 10% come contributo in conto impianti, per l’acquisizione delle immobilizzazioni oggetto delle attività di industrializzazione.
Il finanziamento agevolato e il contributo possono essere concessi a ciascuna impresa beneficiaria esclusivamente in concorso tra loro. La concessione del contributo è subordinata alla deliberazione del finanziamento agevolato nel rispetto delle condizioni di accesso al Fri; la concessione del contributo decade in caso di mancata stipula del contratto unico di finanziamento
L’agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, e quelli da corrispondere al tasso agevolato. La determinazione di concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora:
a) per i progetti con una prevalenza di spese e costi ammissibili riconducibili all’attività di ricerca industriale, l’importo dell’aiuto sia superiore a 20 milioni di euro per impresa e per progetto. Tale condizione è soddisfatta quando più della metà delle spese e dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale;
b) per i progetti con una prevalenza di spese e costi ammissibili riconducibili all’attività di sviluppo sperimentale, l’importo dell’aiuto sia superiore a 15 milioni
di euro per impresa e per progetto. Tale condizione è soddisfatta quando più della metà delle spese e dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale;
c) per i progetti di industrializzazione, l’importo dell’aiuto sia superiore a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto nel caso degli investimenti, e a 2 milioni di euro per impresa e per progetto nel caso dei servizi di consulenza.
Caratteristiche del finanziamento
Nell’ambito del finanziamento, la quota di finanziamento bancario è fissata in misura non inferiore al 10%. In ogni caso, il finanziamento, unitamente al contributo, non può essere superiore al 100% dei costi e delle spese progettuali ammissibili. Il finanziamento agevolato può essere assistito da idonee garanzie ed è concesso a un tasso non inferiore allo 0,50% nominale annuo. Nel rispetto del predetto limite, il tasso agevolato applicabile è indicato nel provvedimento applicativo. La durata del finanziamento può assumere un valore minimo di 4 anni e massimo di 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del progetto o programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.
L’inizio del rimborso della quota capitale del finanziamento bancario non può aver luogo fintantoché non sia stato rimborsato almeno il 50% del differenziale, in termini di capitale, tra il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario
Cumulabilità
Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato. a eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento Gber. Le agevolazioni del decreto soddisfano le condizioni di tale Regolamento e potranno essere concesse fino al 31 dicembre 2023, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione europea.
Domande
L’intervento del Fcs ai sensi del decreto 1° dicembre 2021 avviene mediante la concessione di agevolazioni utilizzando:
a) per i progetti con spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a 10 milioni di euro, la procedura a sportello di cui all’art. 5 del dlgs 123/1998;
b) per i progetti con spese e costi ammissibili superiori a 10 milioni e fino a 40 milioni di euro, la procedura negoziale di cui all’art. 6 del dlgs 123/1998.
Le disposizioni di attuazione di ciascuna delle due suddette procedure verranno definiti dal Mise con i provvedimenti applicativi.
Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare nell’ambito di ciascuna delle due procedure una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell’arco temporale di 365 giorni.
La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere presentata al Mise o al soggetto gestore, corredata della documentazione indicata nel provvedimento applicativo, tra cui, in particolare, quella concernente:
a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto proponente;
b) il piano di sviluppo del progetto;
c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti
FONTE: ITALIA OGGI
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